Inammissibile la costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace depositata via PEC prima del 30.06.2023.
Il nostro Studio ha ottenuto l'annullamento di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità che avrebbe comportato il pagamento di oltre 550€, la sospensione della patente e la decurtazione di 6 punti dalla stessa.
Un Comune del nord Sardegna ha contestato al conducente di un’auto di avere superato di oltre 51 km/h il limite di velocità in un tratto di strada in cui sosteneva non si potessero superare i 50 km/h.
Con ricorso al Giudice di Pace di Sassari, l’Avv. Giovanni Battista Luciano ha dimostrato che l'autovelox era in realtà posizionato in un punto diverso rispetto a quello indicato nel verbale di contestazione e che nel tratto di strada a scorrimento veloce in cui era posizionato l’autovelox il limite è quello ordinario (e non quello di 50 km/h erroneamente indicato).
Il Comune ha depositato degli atti via PEC chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione delle spese legali.
L'Avv. Giovanni Battista Luciano ha eccepito che la costituzione via PEC all’epoca non era possibile nel rito davanti al Giudice di Pace e ha chiesto dichiararsi inesistenti e comunque inutilizzabili gli atti depositati irritualmente dal Comune.
Il Giudice di Pace ha accolto tutte le argomentazioni dello Studio.
1) In primo luogo ha dato atto della
irregolarità della costituzione via posta elettronica certificata
dell’Amministrazione; ciò comporta che non è stato assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 7, co. 7 D.Lgs. 150/2011 in cui si prevede che l’Ente deve depositare copia del rapporto e degli atti relativi all’accertamento. Da qui il primo motivo di accoglimento del ricorso.
2) Nel merito, ha ritenuto documentalmente dimostrato che la banchina in cui si trovava la pattuglia fosse collocata in un tratto di strada diverso rispetto a quello indicato nel verbale di contestazione, in cui vige il limite di velocità ordinario e non quello di 50 km/h erroneamente menzionato.
Per queste ragioni il ricorso è stato accolto e il verbale impugnato è stato totalmente annullato.
Giudice di Pace di Sassari, sent. n. 193/2022 del 03.05.2022





