Contratto di leasing in area demaniale: il contratto di vendita immobiliare è nullo, ma si può convertire in vendita della superficie
Il Tribunale di Sassari ha accolto la domanda dell'Avv. Giovanni Battista Luciano, difensore di una importante società di Leasing.
In particolare la Società aveva sottoscritto un contratto di leasing in costruendo con durata di 18 anni relativo ad un’area demaniale. Quindi contro l'utilizzatore della stessa (che aveva venduto quell'area come propria, successivamente ricevendola in leasing unitamente ad un importante finanziamento) è stato emesso Decreto Ingiutivo. Avverso tale provvedimento si è opposta la controparte, chiedendo che il contratto di compravendita venisse dichiarato nullo perché sarebbe contro la legge far ottenere a un privato la proprietà di un bene su un’area demaniale.
Il Tribunale, accogliendo la prospettazione dell'Avv. Luciano, ha osservato – richiamando il principio della conservazione del negozio – che “È fuor di dubbio che i beni demaniali non possano essere oggetto di trasferimento tra privati e che siano, sotto questo profilo, incommerciabili. […] In caso di concessione di un’area demaniale, è possibile costituire diritto di superficie sul bene demaniale e pertanto realizzare, sull’area avuta in concessione, opere edilizie, così come è possibile (ed è quanto avvenuto nella specie) procedere alla trasformazione delle costruzioni esistenti […]. Anche a voler ritenere la nullità dell’atto di vendita se inteso come relativo a bene demaniale, questo si convertirebbe comunque in atto di vendita del diritto di superficie.”
Tribunale di Sassari. Sent. n. 1204/2018





