Convivenza more uxorio: il diritto all'assegno di mantenimento non è "congelato", ma è "definitivamente perso" con l'instaurazione di una "nuova famiglia, anche di fatto"
Accolto dalla Corte d’Appello di Cagliari (Sezione Distaccata di Sassari) l’appello proposto dall’Avv. Giovanni Battista Luciano con cui domandava che, in riforma della sentenza di primo grado, si dichiarasse cessato il diritto a percepire l’assegno divorzile del coniuge divorziato, dal momento che aveva intrapreso una stabile convivenza more uxorio con altra persona, circostanza questa non valorizzata dal Tribunale.
La controparte, eccependo che la relazione dopo qualche anno era terminata e che l’ex moglie aveva ripreso a vivere da sola, si opponeva e chiedeva la conferma della sentenza del Giudice a quo.
La Corte d’Appello di Sassari ha accolto la domanda, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso" (vedi Cass. n. 18111/2017; Cass. n. 2466/2016; Cass. n. 6855/2015).
La Sentenza impugnata è stata così riformata, dichiarando “estinto in via definitiva l’obbligo di mantenimento posto a carico dell’ex marito” e con revoca dell’obbligo a carico del coniuge onerato della corresponsione dell’assegno di divorzio; obbligo che non potrà più essergli imposto a prescindere dal fatto che durante il giudizio la convivenza more uxorio, sia poi venuta a cessare.
Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Distaccata di Sassari. Sent. n. 161/2019





